L’anno 2009, il giorno 15 del mese di giugno tra la FAPI – Federazione Artigiani Pensionati Italiani – in rappresentanza delle Associazioni delle imprese artigiane, ad essa aderenti, rappresentata dal suo legale rappresentante p.t., Dott. Sciotto Gino, e con sede Nazionale in via Barberini n. 11 – 00187 ROMA e sede operativa via Acqua del Conte, 5 – 98123 Messina Codice fiscale 97074390838 e la Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari – UGIFAI, rappresentata dal Presidente Nazionale p.t., Dott. Carlo Massaro, con l’assistenza del Direttore Generale Teofilo Sciarra Codice fiscale 97445060581
Stipulano
il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le Case mandanti artigiane ed i rispettivi Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di numero 22 articoli, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Con il presente Accordo Economico Collettivo (di seguito, anche «A.E.C.»), le parti stipulanti intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese artigiane.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza che il settore commerciale riveste nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.
La FAPI nell’affermare la propria piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli comparti.
Art. 1
(Definizione dell’agente – Sfera di applicazione)
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti e gli
agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo
economico collettivo.
Agli effetti del presente accordo ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile,
indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è «agente di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la
conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è «rappresentante di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
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L’agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente,
nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del codice civile,
senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’art. 1746 del
codice civile devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale,
tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non
è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente
l’esercizio delle attività di cui al precedente comma, salvo le eccezioni espressamente previste
nell’accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico
di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in
quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al
preavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, l’impresa artigiana
mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Le norme contenute nel presente accordo – salvo quelle di cui agli artt. 8 e 11 – non sono
vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che
svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Dichiarazione a verbale a valenza generale e costituente norma di principio universale al di là
delle disposizioni di settore al fine di favorire l’integrazione nell’ambito dell’intermediazione
di figure e fattispecie finora escluse.
Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio
operanti in «tentata vendita», a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e
indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano previsti obblighi di orario di
lavoro e di itinerari predeterminati: Stesso principio è valido, in via generale, per gli agenti del
settore creditizio e per gli agenti del settore assicurativo.
Tale integrazione va nella direzione auspicata di includere nella previdenza Enasarco la maggior
parte delle figure dell’intermediazione.
Ai sensi del presente accordo, s’intende l’Agente Rappresentante di Commercio il lavoratore in
forma autonoma ma con prerogative altamente professionali, che opera di regola in plurimandato,
secondo quella che è la natura medesima della fattispecie giuridica.
Pertanto l’eventuale prerogativa del monomandato va vista come eccezione alla condizione
standard dell’Agente, per precisa esigenza della casa mandante.
In tal senso e al fine di salvaguardare i criteri di trasparenza e di chiarezza dei rapporti e, per
converso, onde scongiurare rischi di equivoci sempre verificabili all’atto della trasposizione del
dettato degli Accordi sui Contratti Individuali, si conviene l’uso inderogabile della terminologia
specifica di “agente impegnato in regime di monomandato” in luogo di quella abusata di
“agente impegnato ad operare in esclusiva per una sola ditta”, perifrasi ambigua e soggetta ad
essere equivocata con gli effetti dell’art. 1743 c.c. (Diritto di Esclusiva).
In virtù dell’eventuale attribuzione all’agente dello Status di monomandatario, con l’obbligo di
rispettare il divieto assoluto di operare per qualsiasi altra ditta, considerata la forte incidenza dei
costi di agenzia a carico dell’agente medesimo, a fronte di una opportunità limitata di reddito, si
conviene di riconoscere all’agente monomandatario un “reddito minimo garantito”, nella misura
di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) (compenso minimo) rapportato all’ampiezza della
zona in cura all’agente commerciale e generatrice di costi. Il minimo garantito deve tener conto
della relatività dell’ampiezza del territorio, talché la congruità del minimo medesimo vada
regolata in base alla reale consistenza della zona (in più o in meno).
Pertanto, un agente monomandatario, con zona limitata, beneficerà, in termini di minimo
garantito del solo “compenso minimo” (€ 45.000,00 esclusi premi e incentivi), mentre un agente
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monomandatario con zona/territorio di dimensione regionale e/o interregionale vedrà ampliato il
suo minimo garantito in funzione della proporzione dell’area.
Tali considerazioni, emergono dalla necessità di indennizzare la figura del monomandatario dei
richiesti vincoli professionali (i quali comportano costi gravosi), tenuto conto della opportunità
che ha la ditta di impiegare sul territorio un professionista con prerogative di collaboratore in
sostituzione di un lavoratore subordinato o parasubordinato che presenta costi previdenziali,
assicurativi fiscali e retributivi enormemente più gravosi per la ditta medesima.
Art.2
(Zona ed esclusiva – Variazioni)
La ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di vendita
di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli
affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di monomandato, all’assunzione, da
parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in
concorrenza tra di loro.
Nel caso in cui l’agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di monomandato, egli resta
libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per
iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi,
la misura delle provvigioni e dei compensi, la durata, quando questa non sia a tempo
indeterminato, nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo in
vigore e successive modificazioni.
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni esclusi i casi
di lieve entità, (intendendo per lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle
provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi
antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) possono
essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi
prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di
monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.¨
Qualora l’azienda preponente volesse operare delle variazioni di zona e/o di clientela e/o di
prodotti e/o della misura delle provvigioni , esse non possono superare il 5% annuo del valore
economico e di clientela del rapporto già in atto con l’agenzia.
Qualora, la parte preponente decidesse di applicare più variazioni di zona e/o di clienti e/o di
prodotti e/o della misura delle provvigioni, il complessivo delle stesse non può superare il 20%
del valore economico e di clientela nell’ambito di tutta la durata del rapporto del mandato di
agenzia. Nel caso in cui, al contrario, la variazione e/o il totale delle variazioni del valore
provvigionale, in diminuzione, dovesse superare, nell’ambito dell’intero rapporto, il tetto del
20%, incidendo così in maniera negativa nel reddito provvigionale dell’Agente, quest’ultimo può
comunicare, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano il contenuto economico
del rapporto. La comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto
di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso, inoltre, che l’insieme
delle variazioni di lieve entità apportate, antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come
una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di
preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa
mandante.
Chiarimento a verbale all’articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno
atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito dall’agente o
rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano
diversi e infungibili tra di loro.
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Art. 3
(Diritti e doveri delle parti)
L’agente o rappresentante deve assolvere agli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente o rappresentante deve tutelare gli interessi del preponente ed
agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle
istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza
dei singoli affari.
Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o
rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal
normale utilizzo.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o
dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante,
quest’ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L’obbligo di
stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante
svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella
maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga
di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a
disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e/o servizi
trattati, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in
particolare avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume
delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto
normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine
ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Per convenzione, si stabilisce che la congruità di tale termine, anche in conformità con i dettati
comunitari e considerata la media fissata dalle norme civilistiche degli altri Paesi membri, non
ecceda i giorni otto dal momento della ricezione della Proposta d’ordine.
Tale convenzione tiene conto non soltanto delle esigenze di natura giuridica riguardo
all’interpretazione più realistica ed ortodossa della perifrasi “entro un termine ragionevole”, bensì
anche e soprattutto delle stesse esigenze di mercato, rilevanti prima ancora che per l’Agente di
Commercio, per la stessa Ditta mandante, la quale non riterrà certamente adeguato un termine
decisionale che, eccedendo tale tempistica, possa verosimilmente causare danni economici
ragguardevoli, insiti nell’eventuale perdita di clienti a favore delle ditte concorrenti.
Art.4
(Provvigioni)
Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata
di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando
l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso
non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui
su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia
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inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o
rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore
al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota
soluta.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti
in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno
specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
La provvigione spetta l’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in regime di monomandato gli affari di una ditta ha diritto alla
provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito
del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in
esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia
effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della
provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed
accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare
l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo
lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed
essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della
cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle
trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del
contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto,
alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come
sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno
nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui
svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi
fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra
gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare.
Art. 5
(Rimborsi spese)
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio
dell’attività svolta ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
Il patto contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma
percentuale.
Art. 6
(Liquidazione delle provvigioni e anticipo)
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o
rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l’adempimento delle
formalità richieste dalle vigenti norme fiscali; qualora l’agente o rappresentante non sollevi
contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente
approvato. In ogni caso, ai fini degli effetti di prescrizione dei compensi fa fede quanto disposto, in
materia, dal Codice Civile.
In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla
definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni
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rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i
giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa
deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del
trimestre; gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per gli affari che
prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 50% per gli
affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per
altro titolo.
Art. 7
(Preavviso)
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, la stessa dovrà
darne comunicazione scritta all’agente o rappresentante con un preavviso della seguente misura:
A – Agente o rappresentante non impegnato in regime di monomandato (plurimandatario)
– tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
– quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
– cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
– sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B – Agente o rappresentante impegnato in regime di monomandato (monomandatario)
– cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
– sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno;
– otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di recesso da parte dell’agente o rappresentante, da comunicarsi per iscritto, la durata
del preavviso sarà di cinque mesi in caso che l’agente sia impegnato ad esercitare la sua attività
in regime di monomandato o di tre mesi, nel caso dell’agente plurimandatario,
indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva
del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di
ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno
qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione
di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al
rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare
precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma
a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, saranno conteggiati i
successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità di cui trattasi sarà
calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in
base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al
preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta
giorni di ricevimento della predetta comunicazione.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del
contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi connessi al mandato.
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Art. 8
(Indennità per lo scioglimento del contratto)
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751
cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n.86/653,
individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto
attiene alla determinazione in concreto della misura della indennità in caso di cessazione del
rapporto e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e
rappresentanti di commercio sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell’indennità,
sia per ciò che attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art.
1751 cod. civ.
All’atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all’agente
o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 – 13.
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo
gravante sulle case mandanti, salvo variazioni previste dalla direttiva europea (1986,86/653/CEE)
con ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 21309/2006 depositata il 3.10.06 che recependo
la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-465/04 del 23.3.06, detta le regole dell’indennità di
fine rapporto.
La Cassazione non dichiara la nullità degli accordi economici, ma afferma che il giudice deve far
prevalere la disciplina codicistica sugli accordi individuali o collettivi solo nel caso in cui gli stessi
siano nella singola fattispecie più sfavorevoli per l’agente.
A tal fine si conviene che l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due
emolumenti:
l’uno, denominato «indennità di risoluzione del rapporto», viene riconosciuto all’agente o
rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o
del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità;
l’altro, denominato «indennità suppletiva di clientela», è invece collegato all’incremento
della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità
dell’agente o rappresentante.
L’indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su
tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle
somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in
favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora
corrisposte.
In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
I) Indennità di risoluzione del rapporto
All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità,
calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
– AGENTE O RAPPRESENTANTE SOTTOPOSTO A REGIME DI MONOMANDATO
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00
annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.
– AGENTE O RAPPRESENTANTE NON SOGGETTO A REGIME DI MONOMANDATO
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00
annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
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L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del
rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante
giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
– ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
– concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell’apposito fondo
costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di
cui al successivo articolo 14. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per
il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo
stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l’obbligatorietà dell’accantonamento del FIRR presso la
Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica,
incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale
dell’indennità di cui al presente capo I.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà
corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta
all’indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni
e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all’agente o rappresentante fino alla data
di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
3% sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo
annuo di Euro 60.000,00 di provvigioni);
ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto
(nel limite massimo annuo di Euro 60.000,00 di provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A) sarà riconosciuto
all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a
condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti,
in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:
– 1 per cento sul valore annuo dell’incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del
successivo articolo 9;
– 2 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 100%;
– 3 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 150%;
– 4 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 200%;
– 5 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 250%;
– 6 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 300%;
– 7 per cento sul valore annuo dell’incremento, se il tasso di incremento risulti superiore
al 350%.
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L’importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l’ammontare
massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti
del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati
consumatori, l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in
considerazione ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto
imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o
rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al
conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino
dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui
sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti
all’agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l’ammontare massimo stabilito dal
terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la
cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n.86/653 e dell’art. 1751
c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dai legislatori comunitario e
nazionale Sono fatte salve – in via di applicazione dell’Accordo alle fattispecie individuali – le
circostanze che obblighino le Parti a tener conto di quanto rilevato dall’ultima sentenza della Corte
di Cassazione n. 21309/2006 depositata il 3.10.06 in recepimento della sentenza della Corte di
Giustizia Europea C-465/04 del 23.3.06, che detta le regole dell’indennità di fine rapporto (v.
comma tre dell’articolo che precede).
In diritto (Cassazione Sezione Lavoro), le condizioni riservate al lavoratore per l’indennità di
cessazione del rapporto costituiscono elemento di miglior favore se non mortificano la congruità
stessa del compenso indennitario. Pertanto, così come recepito dalla Sentenza della S.C. di G.E.
di cui in precedenza, l’Indennità per lo scioglimento del rapporto potrà seguire il criterio fissato
dalla contrattazione collettiva ovvero quello codicistica, a seconda che all’agente spetti (per
incremento) o meno e a seconda del criterio del miglior favore.
Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 9
(Individuazione del valore dell’incremento e del relativo tasso)
Per individuare il valore reale dell’incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto II),
lett. B), dell’articolo 8 da parte dell’agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il
volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall’agente e
rappresentante.
Il valore reale dell’incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II,
lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime
quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali
(applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale dell’incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l’aliquota applicabile,
si determina commisurando percentualmente all’importo rivalutato delle prime quattro
liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma
precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono
concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il
fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato sul
quale sono state calcolate le ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di
10
incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il
fatturato relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime
quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest’ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per
i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime quattro
liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto della cessazione siano
in corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per
l’individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base
alla media annua delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi due anni
di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), – ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui
al comma quarto – con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore
annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza
dell’agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni
trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all’atto della cessazione siano
in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l’individuazione
sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua
delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del
rapporto (dodici liquidazioni trimestrali), – ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto
comma – con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell’agente
o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero
del relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del
rapporto e riguardanti il territorio, la clientela,i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette
variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle
parti, ai fini specifici qui considerati.
Norma transitoria agli articoli 8 e 9
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell’articolo 8, si applicano
sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell’agente dalla data del 1° gennaio 2002 in
poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del
presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di
raffronto ai fini dell’individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le
aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell’art.8, ed ai fini della determinazione del tasso
reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si
prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro
liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 2001 ( o le otto liquidazioni trimestrali di
competenza degli anni 2000 e 2001, nell’ipotesi del quinto comma dell’art. 9, o le dodici
liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell’ipotesi del sesto comma
dell’art.9 ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma
dell’articolo 9.
Art. 10
(Malattia ed infortunio)
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta proponente o
dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di
sei mesi nell’anno solare dall’ inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, intendendosi che
in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo
predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri
11
l’incarico di esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel
corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e
non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni
individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili di società di persone ovvero ancora soci di società di capitali con
responsabilità limitata al valore delle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di
società (s.n.c. s.a.s. e s.r.l.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di
agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza
assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e
ricovero ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle
disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà
il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente
erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio:
liquidazione di un capitale di Euro 41.316,55;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale di Euro 51.645,69.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’81 per cento, in
relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, purché superiore al minimo del
6 per cento;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero
di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per
infortunio, che abbia comportato l’applicazione di ingessatura:
corresponsione di una diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura
assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della fondazione
ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte
dell’interesse, – come pattuito con l’Istituto – di spettanza delle case mandanti, di cui all’art. 14,
comma 3, del presente accordo.
Art. 11
(Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi,
all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si
asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo
predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri
l’incarico di esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo,
che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga
dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a
compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente
dall’azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per
quegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività in precedenza
svolta dall’agente o rappresentante.
12
Art. 12
(Patto di non concorrenza postcontrattuale)
Con riferimento all’art.1751 bis cod. civ. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto
di non concorrenza postcontrattuale l’agente o rappresentante, operante in forma individuale o
di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto
ad una specifica indennità.
Salvo diversi più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell’indennità
spettante all’agente o rappresentante per l’intera durata massima (due anni) del patto di non
concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di
patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l’ammontare dell’indennità indicata nella
tabella sarà ridotto, in rapporto all’effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40%
per il primo anno e del 60% per il secondo anno.
La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli
ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero della media annua calcolata
sull’intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.
In caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del
preponente né da pensionamento di vecchiaia (ENASARCO) né da grave inabilità, che non
consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente
al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del
25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in regime di
monomandato, per il quale il rapporto cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte
provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si
applicheranno le misure previste dalla tabella per l’indennità del monomandatario. L’agente o
rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad
esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,
dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni
presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad
alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti
a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50%
dell’indennità di cui alla Tabella allegata.
Ammontare totale dell’indennità
Anni di durata del rapporto Monomandato Plurimandato
Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità
Chiarimento a verbale
Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza
previsto dall’art.1751 bis del codice civile è complementare per l’agente di commercio alla
natura di indennità prevista dall’art.1751 del codice civile.
Art. 13
(Trattamento di previdenza)
In relazione a quanto previsto dall’art. 12 dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme
dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal
Consiglio di amministrazione dell’Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli
13
agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il
versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente o
rappresentante e da un pari contributo a carico dell’agente o rappresentante, che varrà trattenuto
dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di € 17.352,94
per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di
plurimandatario, ovvero nel limite di € 30.367,65 per gli agenti e rappresentanti operanti in
regime di monomandatario, così come stabilirà la rinnovata Convenzione tra Parti Sociali ed
ENASARCO.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni.
Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata, l’entrata in vigore, nel 2004 (ultima
riforma previdenziale), del sistema di previdenza a base contributiva, impone che anche questa
tipologia di società di capitali, impegnata nelle attività di agenzia, entri a far parte del sistema
previdenziale a tutti gli effetti.
Nell’ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute, per le Agenzie commerciali in forma di
Società per Azioni, al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo
scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Tale soluzione va monitorata in modo da garantire la congruità del Fondo medesimo che , ove
non sufficiente, potrebbe determinare la decisione dell’Istituto, in concorso con le Parti Sociali, di
separare il sistema di Previdenza dal sistema di Assistenza, con costituzione di Convenzione
Assistenza distinta e separata dal Fondo Previdenza.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono
integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo svolgimento del contratto,
come previsto dall’art. 8, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza
del trattamento Enasarco, ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 14
(Iscrizione ENASARCO)
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di
agenzia e di rappresentanza.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati alla Fondazione Enasarco con periodicità
trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l’indennità di cui all’art.8, punto I), verranno
accantonati presso l’ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’art.21, a
condizione che l’Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo – da pattuire –
sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un
riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate
presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.
Art. 15
(Pattuizioni più favorevoli )
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per
l’agente o rappresentante.
Art. 16
(Controversie)
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere
sottoposte all’esame delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
14
Art. 17
(Procedure di conciliazione ed arbitrato)
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura
completa dell’accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.
Art. 18
(Decorrenza e durata)
Il presente accordo entra in vigore dal primo luglio 2009, ferme restando le diverse decorrenze
specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 1giugno 2012, salvo quanto
disposto dall’articolo seguente, ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un
preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo
accordo.
Art. 19
(Emanazione di norme di legge)
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un’azione
legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi
immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare.
Art. 20
(Inscindibilità e incumulabilità)
Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed
alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun
altro trattamento.
Art. 21
(Regolamento indennità risoluzione fine rapporto)
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per
l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del
rapporto, di cui al capo I dell’art. 8.
Art. 22
(Delega)
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta la casa mandante
provvederà a trattenere sulle competenze dell’agente o rappresentante l’importo della quota
associativa e versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni
firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante, mediante
raccomandata da indirizzare contestualmente all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla
casa mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte
contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa
e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità dell’economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto, impegni, anche in relazione alla norma di cui all’art. 19 dell’accordo, in
caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori
stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi
considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati
con le case mandanti.
15
Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse,
durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue
prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle
condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di
commercio.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una
disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle
caratteristiche dell’impresa artigiana. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a
sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza che il settore
dell’artigianato riveste nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di
commercio, in un mercato distributivo reso ancor più complesso dalla difficile congiuntura
economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.
La Confederazione nell’affermare la sua piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di
parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con l’Unione degli agenti intermediari
stipulante il presente accordo, intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonché
le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni
economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singolo settore
merceologico.
16
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 21
DELL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 15 GIUGNO 2009
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO
DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
DEL SETTORE ARTIGIANO
Il giorno 15 giugno 2009, in Messina
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l’Accordo Economico
Collettivo tra le Imprese Artigiane e gli Agenti Commerciali;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari, di
cui agli articoli 10 e 21 dell’accordo economico collettivo medesimo;
Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell’accordo
economico collettivo.
I. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L’ACCANTONAMENTO DELLE SOMME
DOVUTE A TITOLO DI INDENNITA’ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.
Art. 1
L’accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell’articolo 8, capo I, dell’accordo economico
collettivo, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà
effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”, gestito
dall’Enasarco. Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte l’Ente riconoscerà alle ditte
medesime l’interesse annuo del 4 per cento.
Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio del settore dell’
artigianato dell’indennità per la risoluzione del rapporto, di cui all’articolo 8, capo I, dell’A.E.C. 15
giugno 2009.
Art. 2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo economico collettivo del 12 giugno 2002 hanno
l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro trenta giorni dall’inizio del
rapporto di agenzia e rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le
generalità dell’agente e rappresentante, opportunamente documentate da certificati anagrafici
forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia
una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione
di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell’agente o
rappresentante in base ai documenti forniti dall’interessato.
Nel caso in cui l’agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice,
collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta
mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da
accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti
derivanti dall’iscrizione all’Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa
di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un
mese dalla cessazione stessa.
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Art. 3
Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre
somme liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) saranno trasmesse al
Fondo entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel corso
dell’anno solare, gli scaglioni di cui all’art. 8, capo I, dell’accordo economico collettivo saranno
ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.
I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale
del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente posta
dell’ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente, a meno che essi non siano
effettuati per vaglia postale o sul conto corrente postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative
ricevute tengono luogo di quelle dell’Ente.
Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei
singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte
dall’art. 8, capo I, dell’accordo economico collettivo 15 giugno 2009.
Art. 4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2
rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall’inizio del rapporto
fino alla data di iscrizione dell’agente o rappresentante all’Ente, gravati degli interessi di mora in
misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non superiore al 20%
annuo. Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella
suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere
versate e viene effettuata su richiesta dell’Ente.
E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la
mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda
obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5
L’Ente istituisce nella gestione del “Fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto” (FIRR) per
ciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle
ditte sotto la data dell’avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall’attribuzione
annuale degli utili netti della gestione o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico
dell’agente o rappresentante. Su tali conti verranno altresì accreditati gli interessi – da ripattuire
con l’Istituto – di cui all’art. 1, dedotta la quota utilizzata dall’Ente per la copertura delle spese di
stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui
all’art. 10 dell’accordo economico collettivo.
Gli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura
percentuale pari all’incidenza dell’utile stesso sull’importo complessivo dei singoli conti
individuali risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia
all’interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio
finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione
“Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante,
i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso, comprensivi degli utili e degli
18
interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.
Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate
per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di cui al
precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli
agenti e rappresentanti.
Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato
dagli interessati.
Art. 7
L’Ente liquiderà all’agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto di agenzia, fermo restando
che le somme non ancora accantonate al Fondo verranno corrisposte all’agente o rappresentante
direttamente dalla casa mandante.
Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravità
imputabili all’agente o rappresentante, previste dall’art. 8, capo I, comma secondo, dell’accordo
economico collettivo 15 giugno 2009 (ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), le somme a titolo
di indennità risoluzione rapporto non verranno liquidate all’agente, ma restituite alla casa
mandante su richiesta della stessa.
La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà trasmettere all’Ente, entro trenta
giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, una dichiarazione,
sottoscritta anche dall’agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.
In caso di controversia tra le parti sulla causa di cessazione del rapporto, l’Ente liquiderà le somme
di cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.
Art. 8
Disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle
case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di
investimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Enasarco, sentito il
parere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente
stipulanti il presente accordo economico collettivo.
Le forme di impiego sono le seguenti:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui
a cooperative edilizie di iscritti all’Ente;
f) beni immobili, liberamente disponibili;
g) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile
superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di
ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di Amministrazione, per assicurare in ogni
momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.
19
II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA
ASSICURATIVA DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 10 dell’accordo economico collettivo, valgono le seguenti
disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell’Enasarco.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell’assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale,
abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di
anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni
previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Sono altresì ricompresi nell’assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle
società di persone ovvero ancora soci di società di capitali con responsabilità limitata al valore
delle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di società (s.n.c. s.a.s. e s.r.l.), che
abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza
commerciale.
2) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra
professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di Euro 40.000,00
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque superiore all’80%: liquidazione di
Euro 50.000,00.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d’invalidità
riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 7%.
L’assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di Euro
13,00 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche
pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o
non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento
chirurgico o per infortunio, che abbia comportato l’applicazione di gessatura, senza alcun periodo
di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria
stessa.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto
assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui allo schema
di polizza allegato al presente regolamento.
3) Adempimenti delle parti
La casa mandante, entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto
dall’art. 14 dell’accordo economico collettivo nonché dall’art. 2 delle presenti disposizioni
regolamentari, provvederà alla iscrizione dell’agente all’Enasarco.
In caso di evento indennizzabile l’agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti
dell’Enasarco e/o dell’impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate
e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da
qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell’impresa
assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all’agente o rappresentante
assicurato.
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5) Finanziamento
Tutti gli oneri sostenuti dall’Enasarco per la stipulazione e la gestione della polizza restano a
carico delle case mandanti e sono coperti mediante l’utilizzo di una parte dell’interesse del
spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.