Il fisco rinvia una serie di scadenze perentorie: innanzitutto le rate della rottamazione (c’è tempo fino a dicembre), i pagamenti da cartelle (fino ad agosto) e ferma i pignoramenti già in atto su stipendi e pensioni. Tra le novità:

– Si differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi – anche in questo caso – fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.
– Sospensione dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
– La rottamazione si può pagare entro il 10 dicembre. Il Decreto dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della «rottamazione-ter» (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del «saldo e stralcio» (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.
– Ammesso il ritardo fino a 10 rate. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Il Decreto introduce poi una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

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