L’articolo 35 del D.P.R. 633/72 dispone che entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per quei contribuenti che non hanno chiuso la partita IVA quando dovevano, pur avendo cessato l’attività, si prevede la chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia. Non appena il contribuente riceverà la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, se ravvisa elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale ai fini IVA. Ricordiamo che per chiudere una partita IVA occorre presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 in caso di contribuenti persone fisiche o il modello AA7/10 in caso di contribuenti diversi da persone fisiche (enti, società o associazioni).
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