Aumentano i periodi riscattabili non coperti da contributi ai fini pensionistici. Dal prossimo anno sarà possibile riscattare fino a 10 anni di contributi, anziché 5 grazie a un emendamento alla legge di bilancio, per tutti coloro che non hanno anzianità contributiva prima del 1996 e sono in regime contributivo.
I periodi riscattabili sono:
lavoro all’estero;
corso di laurea;
corsi per diploma universitario, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca; periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni;
congedo per gravi motivi familiari, sino a un massimo di 2 anni;
congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, sino a un massimo di 5 anni;
sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 3 anni;
formazione professionale, studio e ricerca e inserimento nel mercato del lavoro;
intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei;
intervalli tra lavori part-time;
servizio civile universale, se non coperto da contribuzione.
Requisiti necessari
Per accedere alla procedura di riscatto, a domanda dell’interessato, è necessario che il lavoratore sia iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata. Non bisogna essere pensionati e non bisogna aver versato contributi prima del 31 dicembre 1995.