L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’importo delle rate degli acconti dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dei versamenti disposta a seguito del Decreto fiscale. Per effetto della modifica normativa, infatti, le due rate di acconto sono adesso di importo identico (entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%.  La modifica si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto ministeriale di approvazione, nonché ai contribuenti che, trovandosi nelle condizioni descritte sopra, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfettario, determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari ovvero ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Per questi soggetti, il Dl fiscale ha rimodulato la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per le seguenti imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai contribuenti forfettari, cedolare secca per canoni di locazione, Ivie (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero) e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).  Poiché per il periodo d’imposta in corso, al 31 dicembre 2019, il Dl fiscale ha fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto, i contribuenti che hanno versato la prima rata del 40%, entro il 30 novembre dovranno versare la seconda rata nella misura del 50%. Sempre entro il termine del 30 novembre, chi non era tenuto a versare la prima rata, invece, effettuerà un unico versamento nella misura del 90%.

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