Incentivi per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza. Per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (esclusi i lavoratori intermittenti, i dirigenti ed i lavoratori domestici), i beneficiari del Rdc, inclusi apprendisti, lavoratori di cooperative e somministrati, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità, a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti tramite la piattaforma digitale dedicata (particolarità per soggetti che seguono percorsi di formazione). Da precisare che l’incentivo è fruibile nei limiti degli importi de minimis, da parte di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo sia dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale che di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili.  Info presso le nostre sedi.

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