Con l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio e l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce con una circolare le novità della fattura elettronica, in particolare gli ambiti di applicazione dell’e-fattura, le modalità di emissione e registrazione, i criteri di compilazione delle autofatture, le sanzioni e i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.

E’ riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi:

  • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio;
  • i forfetari;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

 

DATE – Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

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