Quali sono le “liti pendenti” che si possono rottamare con la nuova pace fiscale varata dal governo? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui spiega che “rientrano nel perimetro della definizione agevolata i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile”.

I contribuenti che vogliono aderire alla rottamazione delle liti pendenti devono inviare la domanda per via telematica entro il 31 maggio di quest’anno. La stessa scadenza vale anche per il pagamento dell’intero importo agevolato, oppure della prima rata in caso di rateazione per somme superiori ai mille euro. Le rate successive vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

QUANTO SI DEVE PAGARE?

La percentuale di importo dovuto varia invece a seconda del grado e dello stato del processo. Ecco lo schema:

  • 100% del valore della controversia se l’ultima o unica pronuncia depositata al 24 ottobre 2018 ha dato torto al contribuente, oppure se entro la stessa data il contribuente ha notificato il ricorso all’Agenzia, ma non lo ha depositato alla segreteria della commissione tributaria provinciale (e dunque non si è costituito in giudizio).
  • 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado oppure se entro il 24 ottobre 2018 il contribuente ha presentato ricorso alla segreteria della commissione tributaria provinciale, ma questa non si è ancora pronunciata.
  • 40% del valore della controversia in caso di vittoria del contribuente contro l’Agenzia delle Entrate in primo grado.
  • 15% del valore della controversia in caso di vittoria del contribuente contro l’Agenzia delle Entrate in secondo grado.
  • 5% per le liti tributarie pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 e nelle quali l’Agenzia ha perso in tutti i precedenti gradi di giudizio

La circolare delle Entrate chiarisce che non si possono rottamare “le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione”. Quindi restano fuori dal perimetro “le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate, poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione”.

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