Indennizzo commercianti ripristinato nel 2019: in caso di chiusura dell’attività e nel rispetto di determinati requisiti è possibile beneficiare di un assegno mensile fino al raggiungimento dell’età per la pensione. Nel caso di chiusura dell’attività commerciale e nel rispetto di specifici requisiti, ai commercianti è riconosciuto un assegno per tutto il periodo prima dell’accesso alla pensione di vecchiaia, cioè fino a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2019. L’importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l’esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti. La misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.  La Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l’indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

  • più di 62 anni se uomini;
  • più di 57 anni se donne;
  • iscritti al momento di cessazione dell’attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.

L’indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciali è riconosciuto:

  • ai soggetti che esercitano commercio al minuto e loro coadiutori;
  • ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • ai soggetti esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L’indennizzo è subordinata al rispetto delle seguenti regole:

  • cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
  • cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

L’erogazione dell’assegno per cessazione dell’attività commerciale è incompatibile non solo con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ma anche con redditi da lavoro dipendente.

 

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