Dopo l’entrata in vigore del decretone pensioni-reddito, arrivano le istruzioni dell’Inps per presentare le domande di pensione, da quota 100 a «opzione donna», dalla pensione in favore dei lavoratori precoci fino agli assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione. Alla «pensione quota 100» è possibile arrivare al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dal decreto legge e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto all’assegno una volta trascorso il periodo previsto per l’apertura della cosiddetta finestra, diversificata in base al datore di lavoro o alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.  I lavoratori dipendenti delle Pa, che hanno maturato i requisiti di quota 100 entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile della pensione dal 1° agosto 2019. Quelli che li maturano da oggi 30 gennaio, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

La pensione quota 100 non si può cumulare con i redditi da lavoro dipendente e o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui. Il divieto si applica fino al periodo di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome dalla maturazione dei requisiti.

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto all’assegno dopo tre mesi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge su pensioni e redditi, infine, i fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere di determinate condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021.

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