Come previsto dal decreto entrato in vigore il 24 ottobre scorso, il 13 novembre è il primo appuntamento per chi vuol definire gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre, mentre c’è tempo fino al 23 novembre per gli altri dell’Agenzia delle entrate con i quali sono contestate maggiori imposte o crediti non spettanti. Esclusi dall’agevolazione gli atti già impugnati e quelli relativi ai capitali all’estero. Sul sito delle Entrate tutte le istruzioni.  Il decreto fiscale prevede due scadenze di versamento per approfittare del colpo di spugna sulle sanzioni. Il primo appuntamento riguarda gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali non è stato effettuato il versamento e non sono ancora trascorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento. Chi è interessato alla scadenza del giorno 23. Più tempo a disposizione, invece, per le altre categorie di atti definibili, sempre tenendo presente che debbono essere stati notificati entro il 24 ottobre. La lista comprende gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi non versati e e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione. Sanatoria anche per avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili, e gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati.  Sono comunque esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, vale a dire quelli relativi al rientro dei capitali dall’estero. La preclusione riguarda sia la prima che la seconda voluntary disclosure anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura a seguito del mancato versamento di tutte le somme dovute.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Di fatto ci saranno quindi fino a cinque anni di tempo per pagare il dovuto, ma non è ammessa la compensazione con eventuali crediti fiscali vantati o con crediti per forniture e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. La prima rata ovviamente deve essere versata il 13 o il 23 novembre, mentre le rate successive vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. In questo caso sono  dovuti gli interessi. Per ciascun atto da sanare va utilizzato un diverso modello F24 o F23, utilizzando i codici tributo indicati nella pagina dedicata alla definizione agevolata sul sito dell’Agenzia.

Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, occorre poi consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata gli uffici avvieranno le procedure di recupero.

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