L’INPS ricorda la scadenza della dichiarazione reddituale ai fini del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Nello specifico quindi  i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi  2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti. Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo  i seguenti soggetti:

– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia.

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Tutti i  pensionati che non si trovano in tale condizioni, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017 entro il 31 ottobre 2018. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. Info presso le sedi Fapi Cesac.

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