Via libera all’applicazione dei voucher con la circolare Inps. Tra le novità. Chi intende utilizzare i voucher deve trasmettere tramite la piattaforma Inps almeno un’ora prima dell’avvio dell’attività, i dati anagrafici e identificativi del personale utilizzato, il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione, l’entità del compenso, la data di inizio e il numero di ore presunte di prestazione su un arco temporale massimo che è stato allungato da 3 a 10 giorni. Nel caso il lavoratore non venga impiegato, l’imprenditore può revocare la richiesta tramite procedura informatica Inps. Un’importante novità è data dal fatto che sarà il lavoratore a dover autocertificare sotto la propria responsabilità la condizione di studente, pensionato o altro e soprattutto la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Viene anche ribadito che i lavoratori devono registrarsi preventivamente tramite il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”.

Prestazioni per agricoltura e turismo

Il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.

Possono adottare lo specifico regime introdotto dal Decreto Dignità, inoltre, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che svolgano, come attività principale, una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco2007:

– alberghi (55.10.00);

– villaggi turistici (55.20.10);

– ostelli della gioventù (55.20.20);

– rifugi di montagna (55.20.30);

– colonie marine e montane (55.20.40);

– affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);

– aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00) a condizione che abbiano alle proprie dipendenze non più di otto lavoratori a tempo indeterminato.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. In alternativa, coloro che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione, dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 e dunque a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Enti locali

Enti locali
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni è stata introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
Gli Enti locali, infatti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Dichiarazione preventiva
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, da effettuarsi almeno un’ora prima l’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:
— i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
— il luogo di svolgimento della prestazione;
— l’oggetto della prestazione;
— la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
— il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La procedura consente l’utilizzo di un calendario giornaliero in cui l’utilizzatore può indicare l’arco temporale di svolgimento della prestazione, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
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